|
STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE
RICERCHE STORICHE SUGLI ORDINI MILITARI
Art. 1. – Denominazione e scopi
È costituita l'Associazione culturale “A.R.S.O.M. – Associazione Ricerche Storiche sugli Ordini Militari” è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. Il sodalizio non è un Ordine Cavalleresco né si atteggia ad esserlo; non è un’associazione massonica, né esoterica, né una comunità di iniziati, e neppure una setta religiosa o a carattere alchemico o magico.
Art. 2. – Finalità
L'Associazione persegue i seguenti intenti:
· promuovere lo studio e la comprensione degli Ordini Militari medievali e moderni;
· analizzare il mondo medievale, la storia, i manufatti, il retaggio culturale e le sue tracce nell’ambiente attuale;
· ampliare la conoscenza della cultura cavalleresca e medievale in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
· proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'educazione permanente;
· curare la raccolta di letteratura specialistica, ricercare, selezionare, conservare ed elaborare notizie e dati, sviluppare un centro di documentazione tecnico-scientifica;
· creare occasioni di incontro, confronto e scambio tra ricercatori di diverse discipline;
· diffondere gli ideali della cavalleria: il servizio verso gli altri, l’abnegazione, lo spirito di sacrificio, nel mondo giovanile e nelle nuove generazioni.
Art. 3. – Attività
L'associazione A.R.S.O.M. per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- avviare attività culturali quali convegni, dibattiti, incontri e manifestazioni, escursioni e ricognizioni in siti monumentali, storici, architettonici, archeologici e educativi in genere;
- svolgere attività editoriale con la pubblicazione di riviste, saggi, ricerche, periodici di divulgazione, e ogni altro materiale didattico e scientifico, a stampa, audiovisivo o informatico, di studi sugli Ordini Militari.
Per il perseguimento degli obiettivi sociali, l’Associazione intende operare anche attraverso rapporti ed accordi di collaborazione e convenzione con le istituzioni, con l’Università, con pubbliche amministrazioni ed enti, sia pubblici che privati, con altre associazioni ed organismi, sia italiani che esteri, che non abbiano finalità in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto.
Art. 4. – Soci
L'associazione A.R.S.O.M. è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli associati possono essere:
FONDATORI – coloro che hanno fondato e dato vita all’Associazione;
SIMPATIZZANTI – coloro che, ammessi tra i membri dell’Associazione a loro domanda o su invito del Consiglio Direttivo, partecipino alla vita dell'Associazione;
ORDINARI – coloro che, dopo un anno di iscrizione come socio Simpatizzante, sono ammessi tra i membri effettivi dell’Associazione, e partecipino alla sua vita associativa;
ONORARI – le persone che, per benemerenze speciali, siano proclamate tali con voto unanime del Consiglio Direttivo.
Art. 5. – Requisiti per l’iscrizione
L'ammissione dei SOCI SIMPATIZZANTI è deliberata, a domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.
Chiunque aspiri a divenire socio deve inviare apposita domanda, accompagnata dalla presentazione scritta di tre altri soci che ne assumono la responsabilità morale, al Consiglio Direttivo, che la esamina entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
È facoltà del Consiglio Direttivo non accettare l’iscrizione di un aspirante associato.
Art. 6. –
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità o per espulsione, deliberata, in caso di violazione di norme statutarie o regolamentari o per comportamenti in contrasto con le finalità dell’Associazione o lesivi della sua immagine, dal Consiglio Direttivo sentita l'Assemblea.
Art. 7. –
Tutti i soci FONDATORI e i soci ORDINARI hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci devono essere in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci godono dell'elettorato passivo trascorso un anno dalla data di iscrizione.
Art. 8. – Finanziamento
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni immobili che comunque divengano dell’Associazione
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- le quote individuali stabilite annualmente dal Comitato Direttivo;
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. –
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Art.. 11. – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, di cui solo i fondatori e gli ordinari hanno diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 12. – Funzione dell’Assemblea dei soci
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci Ordinari e Fondatori.
Art. 14. – Funzione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- assistere il Presidente nella gestione degli affari dell'Associazione e dispone dei poteri nei limiti stabiliti dal presente Statuto, allo scopo di realizzare le finalità e il buon andamento dell'Associazione.
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 15. – Presidente
Il presidente dura in carica tre anni, rinnovabili per non più di una volta, ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. È nominato a maggioranza dei due terzi dei Soci Ordinari e Fondatori. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Comitato Scientifico
L’Associazione può costituire un Comitato Scientifico consultivo, nominato dal Consiglio Direttivo e presieduto da un suo membro, composto da esperti interessati all’attività dell’Associazione, che formula pareri riguardo i programmi annuale e pluriennale di lavoro. Altre commissioni e gruppi di lavoro possono essere costituiti per la realizzazione di specifici progetti o iniziative.
Art. 17. – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con voto unanime degli aventi diritto. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art.
19. – Norme Finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile in materia.